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Direttiva RAEE/EU

Estensione della direttiva RAEE/EU alle apparecchiature destinate al riscaldamento, climatizzazione e comfort sanitario

 

 A partire dal 14 Agosto 2018 saranno incluse nel campo di applicazione del Decreto Legislativo nr. 49 del 2014 (recepimento nazionale della Direttiva RAEE/EU) tutte le apparecchiature che per un corretto funzionamento necessitano di corrente elettrica.

Quanto sopra comporta che le apparecchiature destinate al  riscaldamento, climatizzazione e comfort sanitario saranno oltre tale data soggette a tale normativa equiparandosi alle macchine di climatizzazione ad espansione diretta (split) fino a 12 kw già soggetti a tali obblighi.

Con l’entrata in vigore della norma, all’atto della vendita di una nuova apparecchiatura potranno verificarsi questi casi:

–               Il distributore/installatore che vende/fornisce un’apparecchiatura “domestica” (es. caldaia murale fino a 35 kW risc., scaldabagno istantaneo (esclusi quelli alimentati batteria ), pompa di calore fino a 12 kW in freddo et al….) dovrà, qualora l’utente ne faccia richiesta, ritirare la vecchia apparecchiatura equivalente e provvedere al trasporto della stessa presso un centro di raccolta comunale ai sensi dell’art. 11 del Dlgs 49/2014

–               Il distributore/installatore che vende/fornisce un’apparecchiatura “professionale” (es. caldaia centralizzata > 35 kW, chiller o pompa di calore > 12 kW, unità terminali, unità di trattamento aria) dovrà, qualora l’utente ne faccia richiesta, ritirare la vecchia apparecchiatura equivalente e provvedere al trasporto ai centri di raccolta predisposti dai produttori, o fare richiesta di ritiro al produttore stesso mediante i meccanismi di servizio predisposti dai produttori stessi (vedi sotto).

Le apparecchiature professionali vendute dal 14 Agosto 2018, qualora l’utente ne faccia richiesta, dovranno essere ritirate gratuitamente a fine vita anche in assenza di una nuova vendita contestuale di un prodotto equivalente.

In tutti i casi, per effettuare il ritiro, cosi come per depositare temporaneamente le vecchie apparecchiature presso la propria sede, sia per i prodotti domestici che professionali, il distributore/installatore che vende il nuovo prodotto, dovrà preliminarmente provvedere all’iscrizione ad un apposita sezione dell’Albo Gestori Rifiuti

(categoria 3 BIS).

La responsabilità del corretto recupero e riciclo dei RAEE è dei produttori che si faranno carico del ritiro dei prodotti RAEE DOMESTICI dai centri di raccolta comunali e del ritiro dei prodotti RAEE PROFESSIONALI dalla sede dell’utilizzatore o dell’installatore dei prodotti medesimi.

La società Riello, che è impegnata da sempre nel raggiungimento di obiettivi ambientali a beneficio di tutta la comunità attraverso la progettazione  e la produzione ecosostenibile dei propri prodotti, garantirà il corretto riciclo di tali apparecchiature in conformità a quanto previsto dalla legge.

Riello pertanto indirizzerà al proprio consorzio le richieste di gestione dei RAEE che deriveranno dai propri Clienti ed il consorzio verificherà le condizioni per il ritiro.

Per garantire la qualità e la trasparenza nelle operazioni nonché per incentivare una corretta gestione dei RAEE anche attraverso la diffusione della conoscenza ambientale, Riello ha deciso, con decorrenza dal 1° Settembre 2019, di esporre separatamente in fattura l’ammontare del contributo necessario alla corretta gestione dei RAEE (“ECO-CONTRIBUTO RAEE”), che sarà assoggettato allo stesso regime IVA del prodotto a cui si riferisce.